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Ridimensionato il piano di dimensionamento degli istituti

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Ridimensionato il piano di dimensionamento degli istituti.
Il Governo presenta al Senato un emendamento che elimina l’imposizione alle Regioni di chiusura delle piccole scuole e l’invio di commissari ad acta in caso di inadempienza. (7 novembre 2008)

La ferma presa di posizione delle Regioni, che si sono sentite derubate di alcune loro competenza fondamentali, ha fatto fare un drastico passo indietro al governo sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, che avrebbe dovuto essere attuato entro il 30 novembre p.v.

Con un emendamento presentato il 6 novembre al Senato viene infatti completamente modificato l’art. 3 del DL 154/08. In particolare  non è più prevista nessuna chiusura di scuole per l’a.s. 2009-2010, viene cancellato il commissariamento delle regioni inadempienti, e per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 si ristabilisce la pratica della concertazione e delle intese.

Se la precedente posizione del Governo era assolutamente inaccettabile, ora ci si augura che le Regioni sappiano autonomamente assumere, con lungimiranza e responsabilità, alcuni necessari criteri di razionalizzazione.

Sotto si riportano il vecchio e il nuovo art.3 del DL 154/08.

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1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

“4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, per l’anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un’intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d’intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all’adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica”».