Nell’imminente accordo Stato-Regioni, il MIUR nega la decentralizzazione e rivendica la totale dipendenza dei docenti dallo Stato. E le Regioni?
Dopo anni di attesa è in dirittura d’arrivo in Conferenza unificata Stato Regioni l’accordo per l’applicazione del Titolo V nel campo dell’istruzione. In una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2009 sono diramate le modificazioni richieste dal MIUR al testo dell’accordo. La situazione è in costante peggioramento: si precisa e si accentua il mantenimento alla dipendenza organica dallo Stato del personale docente, dirigente e ATA . I guasti prodotti nell’istruzione professionale si riproducono qui riproponendo la nota visione statalistica dell’istruzione che accomuna maggioranza e minoranza e organizzazioni sindacali. Non importano i guasti incalcolabili che quella gestione ha finora prodotto. E le Regioni tacciono ancora?? “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”
Abbiamo affidato il commento a una nota del Prof. Carlo Marzuoli, ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Firenze, che tante volte su questo sito è autorevolmente intervenuto sulla decentralizzazione e lo stato giuridico dei docenti.
[stextbox id=”grey” image=”null”]N.B. Formulazione del comma da parte del MIUR come da impegno assunto nella riunione tecnica del 18 maggio 2009.
Il personale dirigente, docente e A.T.Aa della scuola resta alla dipendenza organica dello Stato, con stato giuridico e trattamento economico fissato dalla contrattazione nazionale di comparto e – sulla base di questa – dalla contrattazione integrativa. Le parti si impegnano a far sì che, nel rispetto della normativa statale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, della specifica disciplina circa l’imputazione della spesa di personale, in riferimento ai diversi ruoli di appartenenza del personale medesimo, nonché nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di comparto, il personale passi alla dipendenza funzionale delle regioni, le quali, nell’ambito delle dotazioni organiche assegnate, provvedono anche alla programmazione e alla distribuzione territoriale, in piena collaborazione con gli Enti locali nelle forme determinate dalle leggi regionali.[/stextbox]
[stextbox id=”info” image=”null”]Cambiare per conservare? Se così, meglio niente? …[/stextbox]
Una nota di Carlo Marzuoli
Ordinario di Diritto Amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza Università di Firenze
[stextbox id=”info” image=”null”]Sistema dell’istruzione, Stato e Regioni secondo il Titolo V della Costituzione[/stextbox]
Il sistema dell’istruzione pubblica vive una crisi sempre più grave. L’incapacità dello Stato di governare e gestire il sistema è da tempo sotto gli occhi di tutti. Con la crisi, si produce anche la progressiva differenziazione della quantità e qualità del servizio in fatto erogato nelle diverse zone del Paese. L’uguaglianza, che dovrebbe essere garantita proprio dal carattere statale del servizio, diviene un aspetto solo presunto e spesso fittizio, se non mistificante.
Nel 2001 la legge costituzionale n. 3 (nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione) prescrive un profondo cambiamento nel sistema dell’istruzione pubblica, di cui vi è sicuro bisogno per il Paese, dal momento che la condizione in cui versa l’istruzione è una delle ragioni primarie dell’accentuato generale degrado, nel quotidiano, della vita civile (e politica).
Ebbene, lo Stato è chiamato a svolgere il ruolo che ad esso spetta per esercitare una capacità di governo del sistema pubblico dell’istruzione e per la sua unitarietà: dettare le norme generali, i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni al fine di delineare identità essenziale e irrinunciabili condizioni di eguaglianza. Insomma: progettare le grandi strategie e prescrivere le regole di fondo; indirizzare e valutare. Lo Stato, finalmente ricondotto alla sua insostituibile missione, potrà più facilmente mettersi in grado di adempiere. Tutto il resto, la programmazione, l’organizzazione, il personale, la traduzione in attività di servizio degli stimoli e delle risorse di inventiva sociale dei territori – il che è intrinsecamente correlato alle situazioni regionali e locali sia per ragioni di migliore resa del servizio, sia per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, sia per ragioni di responsabilizzazione effettiva dei diversi protagonisti (le istituzioni politiche, delle scuole, delle comunità) – viene definitivamente spostato, in prosecuzione di una politica già inaugurata (ma sostanzialmente non attuata) a livello di legislazione ordinaria (legge n. 59/1997 e d. lgs. n. 112/1998), sul piano regionale e locale.
[stextbox id=”info” image=”null”]Condizioni ineludibili: stato giuridico dei docenti e dipendenza organica dalle Regioni. [/stextbox]
Il da farsi, sia per motivi di diritto, perché la nuova configurazione del sistema dell’istruzione non è “statale”, ma “nazionale” (nel senso di riferibile alla Repubblica e a tutte le entità che ai sensi dell’art. 114 Cost. sono la Repubblica: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Stato), sia per motivi di fatto (l’istruzione è soprattutto l’attività del docente), trova un passaggio ineludibile nella rideterminazione della condizione giuridica del personale docente e nella sostituzione dello Stato datore di lavoro con le Regioni.
Questi sono i punti determinanti per ogni operazione di (utile) decentralizzazione. Infatti:
a. da un lato, consentirebbero di dettare (con legge dello Stato) regole identiche su tutto il territorio nazionale a garanzia della libertà di insegnamento, dell’imparzialità del reclutamento e dei doveri essenziali del docente e dunque garantirebbero una qualità identitaria dell’istruzione pubblica; | |
b. da un altro lato, consentirebbero di provvedere a livello regionale (e locale, compresi i compiti di spettanza o da attribuire agli istituti scolastici) al reclutamento del personale docente, alla sua distribuzione e governo, alla conformazione e gestione del rapporto di lavoro e dunque realizzerebbero un assetto certamente più adatto sia al fine di concretizzare principi di buon andamento, di maggiore semplicità, di celerità, di differenziazione, sia al fine di permettere l’emergere e l’affermarsi di politiche regionali e locali particolarmente sensibili (in termini di risorse e di investimenti) ai bisogni di istruzione e di crescita civile e professionale delle comunità rappresentate. |
[stextbox id=”info” image=”null”]Dopo 8 anni è in approvazione un accodo Stato/Regioni che nega il Titolo V e ribadisce la dipendenza organica dei docenti dallo Stato![/stextbox]
Sono passati quasi otto anni. I progetti di legge sul nuovo stato giuridico dei docenti (punto determinante, come detto) giacciono dimenticati in Parlamento. Qualche cosa si muove, però. Si sta approvando un accordo con cui si prende la decisione di ribadire la dipendenza del personale docente (e dirigente) dallo Stato. Questa sì, al di là dei discorsi, è una decisione realmente e concretamente operativa, neppure ha bisogno di norme o di attività di esecuzione.
Ma, secondo quanto sopra ricordato, è proprio quel che non si deve fare. Ribadire la dipendenza statale del personale docente significa assicurare anche per il futuro la conservazione del carattere “statale” dell’istruzione (altro che “decentralizzazione”) e dunque conservare, al di là di modificazioni solo apparentemente incisive, un assetto che ha dato i risultati prima accennati.
A parte ogni considerazione giuridica, si viene ancora una volta a consumare senza costrutto (pur dopo non pochi anni e non poco lavoro: commissioni, riunioni, esperti, ecc. ecc.) un’occasione per ridare impulso all’istruzione e per conferire alla funzione docente quel ruolo che ad essa spetta nel quadro dei valori costituzionali.
[stextbox id=”info” image=”null”]Ma si può ancora sperare ?? [/stextbox]
La distribuzione e organizzazione delle funzioni e dei compiti delle istituzioni pubbliche interessano i cittadini solo quando sono utili al soddisfacimento delle loro attese e dei loro bisogni. Se ciò non è, aumenta il distacco fra popolazione e istituzioni. Regioni ed enti locali, in particolare, dovrebbero averlo presente. Si può ancora sperare?
[stextbox id=”download”]
DOWNLOAD
[/stextbox]
[stextbox id=”info” image=”null”]
LINK
- L’istruzione fra Stato e Regioni (agosto 2009)
- Scuola e Federalismo fiscale (maggio 2009)
- Federalismo scolastico (ottobre 2008)
- La scuola nella riforma della Pubblica Amministrazione e della Costituzione (aprile 2006)
- Origini del dibattito sul federalismo e ruolo delle regioni nella gestione della scuola (gennaio 2005)
- Lo stato giuridico degli insegnanti ( Novembre 2003)
- Lo stato giuridico degli insegnanti ( Settembre 2003)
[/stextbox]