In Francia Marine Le Pen ha lanciato la sua campagna elettorale l’8 dicembre 2016 con una dichiarazione sconvolgente: i figli degli immigrati clandestini non hanno più diritto all’istruzione gratuita. Sono decenni che la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia riconosce che i bambini sono, in prima persona, soggetti portatori di diritti, e non solo oggetto di tutela. Si ricordi, tra l’altro, che nella Convenzione è stata attribuita ai bambini la capacità di discernimento, con i diritti che ne conseguono: “Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione su questioni che lo riguardano e la sua opinione va tenuta in debito conto in considerazione dell’età e della maturità.” In sintesi, il fatto che un minore sia figlio di clandestini non intacca minimamente i diritti universali che gli appartengono individualmente.
E allora, in un momento in cui i diritti umani sono costantemente violati, quello alla pace prima di tutto, noi, donne e uomini di scuola, ricordiamoci almeno qual è il diritto universale dei bambini all’istruzione.
A) LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (ONU, 1948) all’art. 26 afferma : “ Ogni persona ha diritto all’educazione. Essa dev’essere gratuita, almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento elementare è obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L’accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti.”
B)LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA (ONU 1989) (1952) all’art. 28 afferma:” Gli Stati membri riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti”
C) IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1952) all’ Articolo 2,”Diritto all’istruzione”, afferma:
“Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.”
D) IN ITALIA, IL TESTO UNICO SU IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO, D.LGS 286/1998, aggiornato al 2016, all’ articolo 38, “Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale”, afferma:”
- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
- L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.”