Intervento della Presidente dell’ADI
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Ultimo incontro al MIUR sui temi della legge 107/2015 oggetto di delega.
Il 29 ottobre 2015 ha avuto luogo il tavolo tecnico sul “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” . Di seguito l’intervento svolto per ADI dalla Presidente Alessandra Cenerini.
Luci e ombre della delega
La delega della L.107/2015 relativa a “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria “ ( art. 1 comma 181 B ) contiene innovazioni importanti, che ADi chiede da tempo e su cui l’Associazione ha scritto a lungo.
Vediamo allora prima le luci di questa delega e poi le ombre.
Gli aspetti positivi sono sostanzialmente i seguenti:
- il collegamento fra formazione iniziale e reclutamento;
- la modalità di “apprendistato” per i docenti, a cui si accede per concorso, al termine del quale, con valutazione positiva, si è assunti a tempo indeterminato;
- il fatto che la fase del tirocinio sia finalmente gratuita e retribuita nella fase di Apprendistato;
- il fatto che il concorso si collochi all’inizio della carriera e non dopo un lungo periodo di precariato, come avviene oggi;
- la sottolineatura dell’esigenza di formulare “ standard professionali nazionali per la valutazione del diploma di specializzazione nonché del periodo di apprendistato” (art. 1 comma 181 B 3.2)
Qui si fermano i giudizi positivi.
Gli aspetti negativi si riferiscono a cinque questioni fondamentali:
- l’esclusione degli insegnanti della scuola primaria da questa procedura;
- il diploma di specializzazione separato dalla laurea magistrale (in pratica il mantenimento del TFA)per gli insegnanti della scuola secondaria;
- la mancata revisione dello screditato sistema dei concorsi nazionali,
- La sottovalutazione degli aspetti negativi dell’attuale sistema delle supplenze, fonte di riproduzione del precariato
- L’assenza di qualsiasi richiamo all’articolazione della carriera docente, fondamentale per avere nelle scuole o reti di scuole docenti specializzati, che siano mentori dei nuovi assunti e più in generale esperti per la formazione e l’innovazione didattica
Vediamo più in dettaglio questi punti
1. Formazione iniziale: l’anacronistica separazione tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
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La separazione dei due percorsi di formazione iniziale e di accesso ai ruoli tra scuola primaria e secondaria è del tutto anacronistica e mantiene una distinzione ormai secolare che non ha più alcun significato funzionale, e perpetua alcune caratteristiche obsolete e negative:
- il mantenimento di fatto del percorso del vecchio istituto magistrale, le scienze umane, anche dopo la sua soppressione, relegando ad una sua opzione il liceo economico-sociale;
- la costruzione di un blocco di cinque anni di formazione universitaria, che impedisce a qualsiasi altro laureato (ad esempio in matematica o di lettere) di diventare insegnante di scuola primaria iscrivendosi ad una laurea magistrale, come per gli insegnanti della scuola secondaria;
- la struttura della formazione iniziale tutta centrata sull’università: non si è riusciti a invertire il rapporto tra teoria e pratica, concentrando sul praticantato il lavoro di riflessione e di sistemazione teorici;
Queste scelte hanno esaltato le diversità culturali e di identità professionale tra “maestre” e insegnanti di scuola secondaria di I grado, una delle cause del fallimento del generoso tentativo degli istituti comprensivi e della crisi ormai verticale della vecchia scuola media unica
2. Il “diploma di specializzazione” dopo la laurea magistrale per insegnanti della scuola secondaria: un sovrappiù
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La differenziazione del percorso formativo degli insegnanti della scuola secondaria rispetto a quelli della primaria ha un’ ulteriore accentuazione nel prevedere per la secondaria il diploma di specializzazione dopo la laurea magistrale, la riproposizione del TFA dell’art.10 del DM 249/2010.
La laurea magistrale volta all’insegnamento non deve avere necessità di ulteriori diplomi di specializzazione, ma deve essere completata con l’apprendistato triennale retribuito a cui si accede per concorso.
3. La mancata revisione dello screditato sistema dei concorsi nazionali. Esigenza di decentralizzazione dei concorsi
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Non si può riproporre lo screditato sistema dei concorsi scolastici nazionali senza guardare a cosa sono stati almeno in questi ultimi 35 anni.
Abbiamo avuto 14 leggi sul reclutamento, in cui la biennalità dei concorsi si è alternata alla triennalità, ma nella realtà sono stati fatti solo 5 concorsi ordinari accanto a ben 7 sessioni di concorsi riservati! Sanatorie che ciclicamente si riproducono con l’illusione che sia l’ultima.
La storia dimostra che il concorso nazionale va superato. I tempi non sono mai rispettati, le procedure sono fonte infinita di contenzioso, costano moltissimo e non sono strumento rigoroso di selezione, perché non misurano le effettive capacità professionali dei concorrenti. Occorre muoversi nella direzione dei concorsi per scuole o reti di scuole, a cui possono accedere gli iscritti agli albi regionali.
Il ritorno oggi alla triennalità del concorso nazionale, ripropone semplicemente la L.124/1999, già fallita. Bisogna cambiar musica.
4. Il mancato superamento degli aspetti negativi del vecchio sistema delle supplenze, fonte di riproduzione del precariato
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Un’altra questione su cui, a noi pare, non si sia riflettuto a sufficienza è la necessità di rivedere il sistema delle supplenze e delle sostituzioni, che è una delle fonti di creazione del precariato. Occorre prendere atto che le supplenze non si riescono ad eliminare completamente, ma la loro assegnazione va separata nettamente dal reclutamento vero e proprio.
A questo fine occorre:
c) assegnare la responsabilità della chiamata dei supplenti alle scuole o alle reti, come si è fatto per gli insegnanti di ruolo e in mobilità, secondo criteri definiti dal Consiglio di istituto, tenuto conto del curricolo e attraverso eventuale colloquio.
b) sopprimere il sistema dei punteggi e delle anzianità di servizio;
a) trasformare le graduatorie di istituto in elenchi nominativi con curricolo personale e/o portfolio;
5. Il mancato richiamo all’articolazione della carriera docente e alla creazione di figure , quali i tutor ed esperti della formazione
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Il sistema di praticantato o apprendistato nelle scuole, prefigurato dalla delega, non può reggersi se non si creano figure specializzate e qualificate che fungano da mentori per i nuovi assunti e che in generale siano esperti nella formazione e nella didattica. Dopo un dibattito ultraventennale è tempo di dare vita a quella articolazione e differenziazione della carriera docente, costruita attraverso appositi percorsi di formazione e procedure concorsuali, a cui devono corrispondere nuovi inquadramenti normativi e retributivi
IN ESTREMA SINTESI, SOLO PER TITOLI,
LA PROPOSTA ADI SU FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO
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Formazione iniziale
- Uguale modalità di formazione iniziale per la scuola primaria e secondaria, dando la necessaria uniformità di formazione a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado, al fine di ricomporre realmente i due segmenti in un unico ciclo. Ciò significa due cose: 1) superamento del blocco di 5 anni per l’insegnamento nella scuola primaria, 2) istituzione della laurea magistrale ( biennio specialistico) anche per docenti della scuola primaria, a cui poter accedere anche da altre lauree triennali, es. lettere, matematica, ecc…
- Contestualità del tirocinio nel biennio specialistico della laurea magistrale, senza bisogno di ulteriore diploma di specializzazione: laurea abilitante per docenti di scuola primaria e secondaria.
- Definizione di standard professionali nazionali per la formazione iniziale (biennio specialistico) e per la valutazione finale della laurea abilitante.
- Iscrizione negli albi regionali (divisi territorialmente), dopo il conseguimento dell’abilitazione
Reclutamento
- Concorso di scuola o di rete con cadenza annuale, come in Francia, o meglio ogni volta che si è in presenza di posti vacanti stabili, aperto agli iscritti all’Albo territoriale, per assunzione con incarico triennale a TD con formazione (apprendistato).
- Assunzione a tempo indeterminato alla fine del triennio di apprendistato. con valutazione positiva di DS e tutor basata sugli standard
- Obbligo di permanenza nello stesso istituto per almeno altri 3 anni.
- Possibilità per le scuole di chiamare esperti con contratto privatistico ( la normativa fino al 1974)
- Riduzione delle supplenze e nuovo regime. Ridurre le supplenze comporta revisione dell’orario di servizio (30 ore onnicomprensive, di cui fino a 24/25 di insegnamento). Ove permanga necessità di supplenze, contratto temporaneo senza punteggio, con chiamata dall’elenco di istituto. No alla raccolta punti, si alla valutazione del curricolo, anche nella forma del portfolio professionale, che può essere accompagnato da un colloquio.
Un nuovo stato giuridico degli insegnanti
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Tutte queste proposte hanno necessità di trovare un’organica sistematizzazione entro un nuovo Stato Giuridico (da collocarsi entro la revisione del Testo Unico, Dlgs 297/1994), stabilendo con chiarezza ciò che spetta alla legge e ciò che spetta alla contrattazione.
Gli elementi fondanti di un nuovo stato giuridico
I punti essenziali di un nuovo stato giuridico dovrebbe essere i seguenti:
- la definizione dell’identità della docenza attraverso gli standard professionali per ogni fase della carriera,
- la formazione iniziale e abilitazione,
- l’albo professionale,
- la funzione docente in tutti i suoi aspetti,
- la pluralità della configurazione della docenza, con la costituzione di carriere specialistiche,
- il reclutamento: i concorsi per l’accesso ai vari livelli della carriera,
- la valutazione dei docenti,
- la formazione in servizio,
- la mobilità pluriennale,
- la chiamata degli esperti.
Stato giuridico e governo dell’istituto autonomo
Tutti questi tasselli si compongono nell’istituto scolastico autonomo, che non è un’appendice del sistema, come nell’ordinamento tradizionale, ne è, invece, uno dei pilastri, come espressamente riconosciuto dall’art. 117 della Costituzione e confermato dal testo di riforma costituzionale.
Ciò significa che lo stato giuridico non potrà prescindere da una contestuale rivisitazione del governo degli istituti autonomi, esattamente come avvenne con i decreti delegati del 1974.