“L’INESORABILE TRAGEDIA DELLA PERSEVERANZA STORICA”
Non si può affrontare il tema della carriera docente, della sua differenziazione e della sua valutazione senza avere ben chiaro da dove si viene. Questo significa ripercorrere la storia, sia legislativa sia contrattuale, di tutti i tentativi di definire lo sviluppo della carriera degli insegnanti dal lontano 1974 ad oggi, dalla storica data dei Decreti Delegati, che segnarono l’avvio degli Organi Collegiali e la riformulazione dello stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo, all’emanazione della così detta Buona Scuola.
E’ una storia di fallimenti, di corsi e ricorsi, sempre identici, perché ogni tentativo non ha mai fatto i conti con le ragioni del fallimento dei precedenti, in una sorta di inconsapevole ( o consapevole?) oblio.
E’ ciò che Sabino Cassese chiama “atavismo” ossia “l’inesorabile tragedia della perseveranza storica”.
Quindi prepariamoci a riesaminare insieme tutti questi tentativi, a riflettere su di essi , cercando di capire cosa li accomuna e perché sono falliti. Solo così forse riusciremo ad intraprendere un percorso che ci condurrà ad un approdo.
E cominciamo necessariamente dal DPR 417/1974
NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI DAL 1974 AL 2015
DPR 417/1974 STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO
Scompaiono note di qualifica e concorso per merito distinto.
Con il Decreto 417/74 viene abolito, insieme alle note di qualifica, il “concorso per merito distinto”, un istituto nato con la riforma Gentile (art. 9 e 10 del Regio Decreto 6 Maggio 1923, n° 1054) e modificato nel 1958 sotto il ministro della pupblica istruzione Aldo Moro. Il merito distinto era il riconoscimento di competenze culturali e professionali premiate con un’accelerazione di carriera. Consisteva in un concorso per titoli ed esami (uno scritto e una lezione) o per soli titoli (a seconda della fascia stipendiale di appartenenza). Indetto annualmente, vi potevano partecipare insegnanti con determinate anzianità di servizio. La possibilità di accelerazione era prevista per un’aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiva il concorso.
Quando fu abolito, quel concorso aveva sicuramente fatto il suo tempo, così come l’avevano fatto le “note di qualifica”. L’errore allora non fu abolirli entrambi, ma il non sostituirli con meccanismi più adeguati.
Il mito dell’unicità della funzione docente, e ancor più dell’egualitarismo, sotto cui sono andate via via annidandosi mediocrità e pigrizia, è stato da allora contrapposto a qualsiasi articolazione e differenziazione della carriera docente.
ABOLIZIONE SENZA SOSTITUZIONE
CONTRATTO: DPR 209/1987
Commissione per nuove modalità di progressione di carriera
Il Contratto blocca gli scatti di anzianità e definisce il “ fondo di incentivazione“.
E contemporaneamente dichiara:.. sarà istituita una commissione mista che definirà entro il 30/6/1988 nuove modalità e criteri di progressione professionale.” (art. 40)
NON SE NE FECE NULLA
CONTRATTO: DPR 399/1988
Commissione per anticipazioni di carriera per merito
Il contratto del 1987 è travolto dal movimento degli insegnanti. Nel 1988 ne viene firmato uno nuovo (il primo contratto firmato anche da GILDA e ANP), che ripristina gli scatti di anzianità e afferma:
“.. una successiva contrattazione decentrata nazionale stabilirà anticipazioni di carriera per merito con decorrenza 31/12/1990, attraverso modalità concorsuali.” (art. 28)
NON SE NE FECE NULLA
LEGGE 6 OTTOBRE 1988, N. 426
Bibliotecario, orientatore, operatore psico–pedagogico, operatore tecnologico
Gli anni ’80 sono stati contrassegnati dalla presenza di molti soprannumerari, dovuti alle incontrollate immissioni in ruolo decise dalla L.270/1982 ( dotazioni organiche aggiuntive)
Art. 5.- Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola
1.Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d’istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell’obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.
Queste figure hanno avuto un inizio stentato poi sono scomparse, considerato che, come si è detto, erano legate all’assorbimento dei soprannumerari.
RAPIDAMENTE SCOMPARSI
C.M. 14 MARZO 1991, N. 66
C.M. 20 FEBBRAIO 1992, N. 47
Docente referente di educazione alla salute e CIC
La C.M. 66/91 istituisce il referente per la salute, riproposto dalla Direttiva 600 del 23 settembre 1996.
La C.M.47/92 dà vita ai CIC, Centri di Informazione e Consulenza. Con riferimento al DPR 309/1990, i docenti assegnati ai CIC dovevano svolgere “attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e dalle patologie correlate(…) nonchè le attività legate all’informazione e alla prevenzione dell’Aids.”
SCOMPARSI
C.M.10 SETTEMBRE 1991, N. 267
Tutor dei neoassunti
La C.M.impartisce“ Disposizioni relative alle attività dell’anno di formazione destinate al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale educativo delle istituzioni educative statali, vincitore di concorso. Legge n. 270/1982 e Legge n. 417/89”
Prevede che :”Il capo di istituto, su designazione del Collegio dei docenti (…) nomina, fin dall’inizio dell’anno scolastico, gli insegnanti che svolgeranno il compito di docenti esperti o tutor dei neo docenti” Previsto compenso con il fondo di istituto.
FIGURA RIMASTA PRECARIA E NON FORMATA
LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 496 e O.M.16 DICEMBRE 1996, N. 749
Responsabile prevenzione della dispersione scolastica.
E’ prevista l’utilizzazione di personale docente che sulla “base di un piano provinciale, svolge attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica
CHI L’HA VISTO?
CONTRATTO: CCNL 4/08/1995
Commissioni per 1) anticipazioni di carriera per merito, 2) figure di sistema
Questo contratto modifica gli scatti biennali in sessennali e settennali, e assume 2 impegni: 1) stabilire anticipazioni di carriera mediante titoli di merito ( art. 27); 2) stabilire figure di sistema ovvero profili di specializzazione della professione docente ( art. 38)
Art. 27: Il passaggio tra una fascia e l’altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderat i secondo le specifiche tipologie professionali, quali: titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza; crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione; accertamento di particolari qualità dell’attività professionale, a richiesta dell’interessato.
La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 Novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96.
Art. 38: Per adeguare il profilo professionale della funzione docente ai processi di affermazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e di differenziazione dell’offerta formativa, le parti convengono sulla necessità di procedere ad una articolazione delle competenze e delle responsabilità all’interno di tale professione. Pertanto, la configurazione professionale del docente, ferma restando l’unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di “figure di sistema” ovvero di particolari profili di specializzazione, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca.
L’individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente è operata in una
apposita fase negoziale.
NON SE NE FECE NULLA
DIRETTIVA N. 70 DEL 29 GENNAIO 1997
Referente per le attività di formazione
Art. 11: I provveditori agli studi avranno cura di designare un referente per le attività di formazione e aggiornamento per la realizzazione dei piani provinciali e di comunicarne il nominativo all’Ufficio studi, bilancio e programmazione di questo Ministero. Analoga designazione andrà, a cura dei medesimi predetti uffici, operati e comunicati alla Direzione generale del personale, per quanto concerne il referente per le attività di formazione e aggiornamento relative al personale in servizio nelle strutture periferiche dell’amministrazione scolastica.
L’ufficio studi, a sua volta, fornirà a tutti gli uffici interessati l’elenco di referenti designati dei provveditori agli studi.
Gli uffici dell’amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi dovranno, di comune intesa, individuare scuole di riferimento sia come centri di documentazione, sia per la duplicazione dei materiali prodotti, sia come sedi di realizzazione delle attività di formazione, comprese quelle relative al personale dell’amministrazione scolastica centrale e periferica.
SI STA ANCORA DISCUTENDO SU COME FARE LA FORMAZIONE
D.LVO N. 59 DEL 6 MARZO 1998
Docenti con specifici compiti scelti dal dirigente scolastico
Possibilità per il dirigente scolastico di avvalersi di docenti ai quali possono essere delegati specifici compiti (comma 5, art. 25/bis).
NON SPECIFICATE NE’ FUNZIONI NE’ COMPETENZE
LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59
Nuove figure professionali
La legge 59/97 conferisce delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Con l’art. 21 istituisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e insieme ad essa la dirigenza dei capi d’istituto. Proprio nel paragrafo sulla dirigenza vengono istituite “nuove figure professionali” dei docenti. Quel comma non supera però il tabù dell’unicità della funzione docente:
Art. 21, comma 16:“Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l’individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l’unicità della funzione, ai capi d’istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.”
NORMA MAI REVOCATA MA MAI APPLICATA
LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 315
Supervisori del tirocinio e coordinatori
Art. 1, commi 4 e 5:
4.Le universita’ possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita’ didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie, SSIS(…..)
5. possono essere altresi’ utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare.
Il Decreto Legge 112/2008 chiude le SSIS e i supervisori non vengono prorogati
ESPERIENZA CONCLUSA NEL 2008 ….MA 2 ANNI DOPO CON IL DM 249/2010….
le defunte SSIS biennali risorgono dimezzate come TFA annuali e…
i supervisori del tirocinio e del coordinamento rivivono come tutor…
DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2010, n. 249
Tutor coordinatori, tutor organizzatori, tutor dei tirocinanti
L’art. 1 del Decreto stabilisce che vengono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti (sic ! se ne parla dal 1974…).
L’art.11 individua 3 tipologie di tutor: a) tutor coordinatori ( servizio presso le Università, contingente e criteri di selezione di docenti e dirigenti scolastici stabiliti da MIUR in accordo con MEF; durata massima incarico 4 anni+1, esonero parziale) ; b) tutor organizzatori ( servizio presso le Università, contingente e criteri di selezione di docenti e dirigenti scolastici stabiliti da MIUR e MEF. Durata massima incarico 4 anni+1, esonero totale), c) tutor dei tirocinanti (servizio nelle scuole, designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici fra chi ne fa domanda)
FIGURE TEMPORANEE SENZA FORMAZIONE SPECIFICA, DESIGNATE IN BASE AI TITOLI O NELLA SCUOLA SCELTE DAL DIRIGENTE
DPR N. 275 DELL’8 MARZO 1999- REGOLAMENTO AUTONOMIA
Docenti con compiti organizzativi e interistituzionali su reti
Art. 7 ( reti di scuole) comma7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l‘affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
MAI ISTITUITI
CONTRATTO: CCNL 24/05/ 99
Funzioni obiettivo e…….concorsone
Il contratto del 1999 introduce con l’art. 28 le così dette funzioni obiettivo, in numero predeterminato contrattualmente, che dovrebbero costituire la valorizzazione di alcune competenze professionali (in realtà mai accertate) per l’espletamento di specifiche funzioni riferite a 4 aree predefinite
a) la gestione del piano dell’offerta formativa,
b)il sostegno al lavoro dei docenti,
c)interventi e servizi per gli studenti,
d)realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Vengono dati alle scuole fondi specifici.
Ma ciò per cui questo contratto si caratterizza è il famoso “concorsone”, noto come concorsone Berlinguer, allora ministro della Pubblica Istruzione. Vale la pena di ripercorrerlo, perché è una storia molto istruttiva.
IL FALLITO CONCORSONE DI BERLINGUER (1999- 2000)Maggiorazione economica di lire 6.000.000 annui per riconoscimento di crescita professionale |
||
Di seguito la sequenza: dall’accordo alla sconfessione | ||
CONTRATTO: CCNL 24/05/ 99La grande novità del CCNL del 1999 è l’articolo 29 che prevede una maggiorazione economica annua lorda pari a £ 6.000.000, a partire dall’1/01/2001, per il 20% dei docenti con almeno 10 anni di servizio, come “riconoscimento della crescita professionale” “con particolare riferimento all’attività di insegnamento“. E’ l’avvio di quello che passerà sotto il nome di “Concorsone Berlinguer”. Si legge nell’articolo 29: • E’ offerta l’opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell’esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all’attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. • Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 (…) (Art. 29)
CONTRATTO INTEGRATIVO: CCNI 31/08/99L’articolo 38 del CCNI/99 stabilisce che il concorso si articolerà in 3 fasi: Si specifica che i docenti da premiare dovranno essere almeno 150.000 e che le commissioni territoriali assegneranno le maggiorazioni retributive in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza. A differenza dell’antico concorso per merito distinto dove gli insegnanti erano ammessi all’orale solo se nell’esame scritto avevano ottenuto almeno 8/10, qui non viene fissato nessun punteggio minimo per accedere ai 6.000.000 di lire, così, poiché ciascuna commissione ha in dotazione un numero fisso di quote (corrispondente al 20% dei docenti con 10 anni di ruolo in servizio nelle scuole di propria competenza) che deve comunque assegnare, poteva ipoteticamente capitare che in una zona territoriale in cui tutti i docenti fossero scadenti, insegnanti con punteggi parziali e finali minimi, avrebbero comunque potuto percepire il premio al merito, mentre in un’altra zona in cui ci fosse un numero considerevole di bravi docenti, alcuni sarebbero stati comunque esclusi, pur essendo di gran lunga migliori di quelli della commissione prima considerata.
DECRETO DIRETTORIALE 23-12-99Viene indetto il concorso
DECRETO DIRETTORIALE 07-02-2000Viene sospeso il concorso. Dopo infuocate prese di posizione dei sindacati non firmatari del contratto e con il voltafaccia dei sindacati confederali, che dovevano gestire in quello stesso periodo le prime elezioni delle RSU, quel concorso salta e con esso anche la poltrona del ministro Luigi Berlinguer. NON SE NE FECE MAI PIU’ NULLA |
PRIMA ELEZIONE DELLE RSU NEL COMPARTO SCUOLA 15-16 DICEMBRE 2000
RSU contratta compensi per specifici incarichi
Le RSU elette nella scuola assumono compiti di contrattazione sia nella distribuzione del Fondo di istituto, sia, in parte, rispetto alle funzioni obiettivo e più in generale nei confronti dell’organizzazione del lavoro. Spetta alla contrattazione indicare come retribuire i vari incarichi
E’ un ulteriore passaggio verso la deprofessionalizzazione: qualsiasi bidello può trattare della condizione professionale degli insegnanti.
LEGGE DELEGA 28 marzo 2003, n. 53, RIFORMA MORATTI
Strutture per la formazione di funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale
Un tentativo, non esplicito, di avviare differenziate figure professionali, si trova nell’art. 5 comma 1g della legge 53/2003, riforma Moratti, abrogato dalla legge finanziaria 2008. Quel comma recita:
“le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative” (art. 5 comma 1 lettera g della L.53/2003)
MAI ATTUATE
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59
Docente responsabile delle attività educative e didattiche
Il Dlgs 59/2004 applicativo per il 1° ciclo della L.53/2003 ( Riforma Moratti) ha istituito per la scuola primaria e secondaria di 1° grado la funzione di docenti responsabili delle attività educative e didattiche ( per la primaria l’insegnante prevalente) che “ in possesso di specifica formazione e, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività facoltative e opzionali, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
AVVERSATO DAI SINDACATI FALLISCE
CONTRATTO: CCNL 24/07/2003
Funzioni strumentali
Le funzioni obiettivo, che hanno dimostrato tutta la loro debolezza, diventano funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa. Scompare il numero predeterminato (la decisione passa alle scuole, fatto salvo il budget previsto per queste funzioni), scompare la rigidità delle 4 aree e si lascia la responsabilità di determinarle al collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. Anche questo tentativo di togliere rigidità e dare più autonomia alle scuole non ha di fatto funzionato.
GLI ULTIMI TENTATIVI CONTRATTUALI DI STABILIRE MECCANISMI DI CARRIERACONTRATTO: CCNL 24/07/2003Commissione per stabilire meccanismi di carriera. Dopo la sconfitta del concorsone, pagata dal solo ministro Berlinguer, il CCNL 2002-2005 riprende la questione della valorizzazione del merito e dei meccanismi di carriera. L’art. 22 così recita: Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico. (art. 22) Si arrivò alla commissione mista con l’ARAN e vennero prodotti 2 documenti: A) documento di lavoro dell’ARAN, B) documento conclusivo della commissione mista.
DOCUMENTO DI LAVORO DELL’ARAN 18-12-03Il 18-12-03 l’ARAN consegna ai componenti della Commissione di cui all’art. 22 del CCNL 24/07/03 un “Documento di lavoro” di 46 pagine (v. doc e commento ADi)
DOCUMENTO FINALE DELLA COMMISSIONE MISTA DI LAVORO 24-05-2004Il 24 maggio 2004 la Commissione licenzia un documento unitario (v. doc e commento ADI) Si tratta di un documento pasticciato che non affronta la questione economica, come avrebbe dovuto, e che mescola e confonde 3 questioni: diminuzione della percorrenza retributiva, da 35 a 25 anni “accelerazioni di carriera” per “merito” creazione di nuove figure professionali dei docenti E naturalmente ribadisce l’unicità della funzione docente. SCOMPARSO SOTTO LA POLVERE …. MA 3 ANNI DOPO…..
CONTRATTO: CCNL 07/10/2007Riesumazione della carriera professionale Il contratto nazionale firmato il 7/10/2007, tuttora in vigore, ribadisce gli esiti della Commissione di tre anni prima e di nuovo, senza vergogna e senso del ridicolo, ripropone l’impegno a cercare modalità per dare soluzione al problema e chiama in causa il sistema nazionale di valutazione. Così recita l’art. 24: “ Le parti confermano gli esiti sottoscritti il 24-04-04 della Commissione che ha operato ai sensi dell’art.22 delCCNL 24/07/03. Le parti stesse si impegnano a ricercare in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti (art.24) NON SE NE E’ FATTO NULLA!
|
LA COMPLICATA VITA DEL VICARIOUn’analisi a sé richiede il vicario, figura importantissima, che altrove costituisce una vera e propria carriera a sé mentre nella nostra scuola è stato via via precarizzato e snaturato come vedremo….
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, TESTO UNICOElezione ed esoneri di docenti con funzioni vicarie Nel Testo Unico il vicario è richiamato in 2 articoli, in cui si indica in che numero e come sono eletti i eletto i collaboratori del preside (dal Collegio) e quando può avere esonero o semiesonero Art. 7 Comma 2 h: “ (Il Collegio docenti) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Art. 459 – Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie 1. I docenti incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside possono ottenere l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento secondo i seguenti criteri :1) I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero se il circolo didattico ha più di 80 classi; 2) I docenti di scuola media possono ottenere l’esonero in scuole con più di 50 classi, o il semiesonero, in scuole con più di 35 classi; 3) I docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti tecnici e professionali possono ottenere l’esonero in istituti con più di 50 classi, o il semiesonero in istituti con più di 35 classi; 4) I docenti degli istituti tecnici e professionali nonché degli istituti d’arte, possono ottenere l’esonero in istituti con più di 40 classi, o il semiesonero in istituti con più di 30 classi; 5) negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, l’esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza di tali sezioni,sedi e corsi, anche se non sono collaboratori del preside.
CONTRATTO: CCNL 07/10/2007Due collaboratori individuati dal Dirigente scolastico, non più eletti dal Collegio Art.34 – Attivita’ di collaborazione con il dirigente scolastico Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
LEGGE 23 DICEMBRE 2014, n. 190 (LEGGE DI STABILITA’ 2015)Soppresso l’esonero al vicario Il comma 329 della suddetta legge di Stabilità ha abrogato l’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94 (come modificato dall’art. 19 della legge n. 111 del 15.7.2011), che indicava, i criteri e le modalità per ottenere l’esonero o il semi esonero del vicario o collaboratore del DS. Pertanto esonero e semiesonero sono aboliti a partire dall’1/09/2015 e ne ha rinviato la disciplina alla legge di Riforma della Scuola, ossia alla legge n.107/2015.
LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107Entro l’organico dell’autonomia il DS individua i suoi collaboratori fino al 10% dell’organico, ma l’esonero…….. La legge n. 107/2015 all’ art. 1 comma 83 ha poi disciplinato la materia relativa ai collaboratori del dirigente: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” La figura del vicario deve essere, quindi, individuata nell’ambito del 10% di personale dell’organico dell’autonomia, il che significa che se nell’organico potenziato non si riesce ad avere un docente della stessa classe di concorso del vicario, il vicario non può avere il distacco, oppure il dirigente è costretto a sceglierlo fra quelli dell’organico potenziato anche se nessuno è funzionale al compito |
|
LA BUONA SCUOLA: LE LINEE GUIDA DELLA RIFORMA 3 SETTEMBRE 2014
Parte 2: Formazione e carriera
Come noto la legge 107/2015 è stata preceduta dalle Linee Guida, La Buona Scuola, che ha avuto una grande consultazione online. La parte 2^ riguarda “formazione e carriera dei docenti. Qui ci occupiamo solo della carriera
Sulla carriera l’esordio è promettente:” Dobbiamo far uscire i docenti dal “grigiore” dei trattamenti indifferenziati.”
E ci sono alcuni isolati punti positivi, come:
- Il richiamo agli standard professionali ( “bisogna formulare il quadro italiano di competenze dei docenti nei diversi stadi della loro carriera”), non vi è dubbio infatti che, senza standard, la valutazione rimane soggettiva e parziale;
- Il riferimento allo stato giuridico, che dovrebbe ridare alla legge ciò che era stato completamente fagocitato dai contratti
- La diminuzione degli anni per avere gli scatti, con progressione retributiva triennale, non più sessennale e settennale.
- Il richiamo a una figura di sistema:il mentore
Ma le soluzioni complessive rimangano assolutamente insoddisfacenti e sostanzialmente negative, infatti:
A) la progressione retributiva
- è contingentata: progredisce ogni 3 anni solo il 66% dei docenti di ogni singola scuola, così il passaggio alla triennalità è a costo zeroLa progressione retributiva rimane su 35 anni, la più lunga in Europa
- La progressione avviene attraverso scatti di competenza, acquisiti con la valutazione di 3 tipi di crediti: 1) crediti didattici (qualità dell’insegnamento in classe) , 2) crediti formativi (riferiti alla formazione in servizio) , 3) crediti professionali (riferiti agli impegni assunti all’interno della scuola). Tutti i crediti didattici, formativi e professionali faranno parte del portfolio del docente valutato dal Nucleo di Valutazione interno di ogni scuola, a cui partecipa anche un membro esterno.
Commento:
Siamo al vecchio deprecato Merit Pay . Impostazione che contrasta con la fondamentale costruzione del capitale sociale fra gli insegnanti e produce conflittualità e burocratizzazione. L’ADi non ha mai escluso la valutazione nella progressione retributiva, ma la non acquisizione dello scatto va operata solo in presenza di documentato giudizio negativo, non contingentata a priori.
Comunque tranquilli nella L.107/2015 applicativa della Buona Scuola……
SCATTI DI ANZIANITA’ RIMARANNO INALTERATI
CON RIPIEGAMENTO SU SPERIMENTAZIONE (PRECARIA) DEL BONUS
B) Il docente mentore
- Cosa fa : segue per la scuola la valutazione, coordina le attività di formazione degli altri docenti, compresa la formazione tra pari, sovrintende alla formazione dei colleghi, accompagna il percorso dei tirocinanti e in generale aiuta il preside e la scuola nei compiti più delicati legati alla valorizzazione delle risorse umane nell’ambito della didattica.
- Come è scelto: è scelto dal Nucleo di Valutazione interno, tra i docenti che per tre trienni consecutivi hanno avuto uno scatto di competenza. Nella fase di transizione:a) per i primi 3 anni sceglie il Nucleo di valutazione su documentazione e portfolio, b) dopo 6 anni, tra chi ha avuto 2 scatti consecutivi
- Quanti: per scuola (o rete di scuole), indicativamente fino ad un massimo del 10% di tutti i docenti.
- Durata incarico: tre anni e può essere riconfermato
- Retribuzione per l’incarico: indennità di posizione
Commento:
non è uno sviluppo di carriera stabile, troppe funzioni concentrate in una sola persona,valutazione impropria legata a scatti economici inaccettabili. Ma tranquilli nella L.107/2015 di attuazione delle Linee Guida …..
IL MENTORE SVANIRA’ NEL NULLA
LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107
Valorizzazione del merito del personale docente con Bonus
La legge rinuncia alla riformulazione degli scatti economici previsti dalle Linee Guida, e ripiega sulla valorizzazione del merito tramite Bonus
Art. 1 commi 126, 127,128
- È previsto apposito fondo di euro 200 milioni annui, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione all’organico dei docenti,
- il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti , assegna annualmente un bonus per valorizzare il merito dei docenti di ruolo, con natura di retribuzione accessoria.
- Il comitato per la valutazione dei docenti, di durata triennale, e’ presieduto dal dirigente scolastico ed e’ costituito da tre docenti (due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; ) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- . I criteri per la valorizzazione dei docenti sono riferiti a: 1) qualita’ dell’insegnamento , 2) risultati ottenuti, 3) collaborazione a ricerca, documentazione e diffusione buone pratiche; 4) responsabilita’ di coordinamento e formazione del personale.
IMPOSTAZIONE ARRETRATA E DANNOSA PER IL CLIMA SCOLASTICO
LEGGE 13/07/ 2015 N. 107, DM 27/10/ 2015 N.851, DM 16/06/ 2015, n. 435
PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale
La legge 13 luglio 2015, n. 107 commi 56, 57, 58, 59: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. A tal fine” Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attivita’ di cui al comma 57. Ai docenti puo’ essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Il DM 27/10/ 2015 N.851 prevede 1 miliardo di investimenti in 3 anni per lo sviluppo di 4 Ambiti del PNSD (1.strumenti, 2. competenze e contenuti , 3.formazione, 4.accompagnamento all’innovazione), da realizzarsi con 35 Azioni
Animatore digitale
L’art. 31 del DM 435/15 stabilisce misure di accompagnamento del PNSD, attraverso:
- la somma di € 1.000.000,00 a ciascuna scuola, così distribuite: a) euro 150.000 per le attività di produzione di contenuti e strumenti innovativi anche con il contributo di esperti; b) euro 850.000 alle attività di diffusione del PNSD e di formazione dei docenti, finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che favorisca la digitalizzazione delle scuole con azioni di accompagnamento e sostegno del PNSD (v. azione #28 del PNSD)
FIGURA BASATA SUL VOLONTARIATO, COLLEGATA AL POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E così, di nuovo, per riprendere le parole di Sabino Cassese, si è avverata
l’inesorabile tragedia della perseveranza storica
CONCLUSIONI
Potremmo lasciare le conclusioni di questa carrellata a questo dipinto di René Magritte, una spumosa nuvola bianca appoggiata su una coppa di cristallo, dal titolo significativo “Il nervo scoperto”
Tutto si condensa ed evapora in una coppa, lasciando irrisolti problemi che si rincorrono uguali da decenni.
A distanza di quasi 30 anni dalla indicazione della prima commissione che doveva stabilire nuove modalità di progressione di carriera e di oltre 20 anni dalla commissione che doveva istituire figure di sistema, resta irrisolta la progressione retributiva per anzianità diluita su 35 anni ( la più lunga in Europa),mentre le figure differenziate di specializzazione professionale ( la leadership intermedia) si perdono nell’oblio.
Si procede ancora per sovrapposizioni di incarichi volontari, temporanei, legati a dotazioni organiche artificiosamente potenziate, senza collegamenti con le esigenze reali.
La sola pseudo valorizzazione del merito, il Bonus, è un’impostazione arretrata e divisiva che danneggia il già difficile clima collaborativo delle scuole, ed è destinata al fallimento
- A quando un’autentica impostazione di figure stabili di leadership intermedia?
- A quando la costruzione di standard professionali che accompagnino le varie fasi della carriera docente?
- A quando una formazione rigorosa che sostenga i passaggi alle fasi progressive e differenziate di carriera?
- A quando forme rigorose di valutazione e selezione professionale a partire dall’accesso alla formazione iniziale?
Ma noi amiamo essere ottimisti, crediamo ancora che insieme si possa decidere quando, che insieme si possa catturare quella risposta che continua a soffiare nel vento