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Quousque tandem abutere patientia nostra?

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Quousque tandem abutere patientia nostra?
Giampaolo Sbarra, riprende le sue analisi sulla normativa varata in tema di valutazione e ne evidenzia ulteriori incongruenze e rischi, sottolineando come a due mesi dall Esame di Stato si ignorino le regole di ammissione

A due mesi dall’esame di stato si ignorano ancora le regole di ammissione
di Giampaolo Sbarra (Presidente regionale ADi Veneto)

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A due mesi dall’Esame di Stato rimangono tuttora ignoti i criteri che saranno adottati per l’ammissione dei candidati. Lo schema di Regolamento sulla valutazione varato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso non ha infatti a tutt’oggi completato l’iter normativo, mancando il parere del Consiglio di Stato e l’emanazione del relativo Decreto da parte del Presidente della Repubblica.

Così, a metà Aprile, non è dato sapere se per gli imminenti esami di stato entrerà in vigore la nuova norma che prevede che siano ammessi all’esame solo “gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi” oppure se si farà ancora riferimento alla media del sei,  che è cosa ben diversa.

Di fronte al giro di vite che il nuovo provvedimento comporterebbe si stanno levando proteste e, all’interno della stessa maggioranza, c’è chi ha già chiesto un rinvio della norma (v. il sottosegretario Carlo Giovanardi).

Quousque tandem abutere patientia nostra? C’è davvero da chiedersi fino a quando in Italia il Ministero continuerà ad abusare della “pazienza” di insegnanti, studenti e genitori, perpetrando la deprecabile abitudine di cambiare le regole del gioco in corso d’opera.

Ma il problema non è solo di tempi, evidentemente.

E’ in gioco ancora una volta il senso stesso dell’esame di stato e il relativo valore legale del titolo di studio e, più in generale, le modalità di certificazione dei percorsi di studio in qualsiasi livello scolastico.

Alcune considerazioni sull’Esame di Stato

L’ADi è più volte intervenuta sull’Esame di stato e ha anche prodotto un dossier in occasione delle modificazioni introdotte dal ministro Fioroni, le cui conclusioni sono, a nostro avviso, tuttora valide. Scrivevamo:

“Qualsiasi modificazione efficace della situazione attuale passa dalla presa d’atto che il “valore legale del titolo di studio” è diventato ormai un puro orpello  e che, pertanto, il diploma obbligatorio a conclusione del quinto anno andrebbe sostituito con prove esterne finalizzate al percorso successivo, che evitino peraltro l’espansione dei test d’ingresso all’università.

Per arrivare a questa meta, l’apriti sesamo potrebbe essere una sperimentazione, attentamente seguita e valutata, dell’articolazione della secondaria di 2° grado in 2+2+1, secondo lo schema della legge 53/03, riorganizzando su questo impianto gli apprendimenti, attraverso il 20% di flessibilità dei curricoli (da utilizzare anche per “ridurre” il numero delle discipline, non solo per ridistribuirle), in modo da concludere le materie di carattere generale al 4° anno e dedicare il 5° alle sole discipline di indirizzo scelte sulla base della coerenza con lo sbocco successivo. Entro questo impianto sarebbe possibile avviare la sperimentazione di un nuovo esame costruito su:

  • prove interne anticipate sulle competenze chiave, al 4° anno, per le quali si dovrebbero elaborare standard nazionali di riferimento;
  • prove esterne di indirizzo al 5° anno, finalizzate al percorso successivo, da organizzare insieme all’università. Ci significa anche correggere, in termini attuali, l’errore compiuto nel 1969 con la liberalizzazione di tutti gli accessi universitari. Quella legge creò una situazione abnorme che portò l’Italia ad essere il Paese con il maggior numero di matricole e il minor numero di laureati. Stabilire al quinto anno, cioè alla maggiore età, una scelta orientativa obbligatoria per l’accesso universitario una misura indispensabile per evitare tassi di dispersione insostenibili sia nel primo anno di corso, sia in itinere con gravissimi costi personali e collettivi.

Siamo convinti che l’ipotesi sopradescritta potrebbe, con opportuni accorgimenti, essere sperimentata all’interno della legge 53/03, non abrogata. “

Ma torniamo al presente.

Le disposizioni del ministro Gelmini (una votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina per essere ammessi) possono avere due possibili applicazioni:

1) un’assunzione formale e integrale del provvedimento, nel qual caso avremmo due conseguenze:
a) una “strage” di non ammessi (basti fare al riguardo le dovute proporzioni con le insufficienze registrate al termine del 1° quadrimestre);
b) uno scavalcamento dell’attuale normativa che prevede che le votazioni finali siano frutto di una decisione collegiale del Consiglio di classe

2) un’applicazione “all’italiana”, ascrivibile nel novero delle tradizionali valutazioni finali come “falsi in atto pubblico“, nel senso che, essendo costretti a decretare la promozione solo in presenza di “tutte sufficienze”, alla fine si assiste da decenni all’inevitabile “moltiplicazione dei pani e dei pesci”, vale a dire alla trasformazione di una, due o anche tre insufficienze in sufficienze, rispetto a cui poco o nulla cambiò con l’introduzione dei “debiti”.

br9_valutazione2A queste considerazioni si aggiunge, a complicare il tutto, la “valutazione del comportamento“, che non deve essere inferiore a sei.

In questo caso resta aperta la questione docimologica, ovvero il rapporto tra il significato del voto in condotta e il significato del voto nelle discipline di studio: nelle discipline tradizionali il sei rappresenta “in positivo” l’acquisizione di un certo livello di conoscenze, abilità e competenze, mentre nella valutazione del comportamento (frutto dell’antico retaggio del 7 in condotta come valutazione fortemente negativa) il sei rappresenta non un comportamento positivo, ma sostanzialmente la mancanza di elementi per assegnare il cinque (che comporta la bocciatura).

Il problema permane anche in relazione all’assegnazione del credito ai fini dell’Esame di Stato, perché è pur vero che un voto sposta di poco la media, ma nell’assegnazione del credito assumono rilevanza le valutazioni che riescono a spostare una “media dei voti” nella fascia di Credito superiore. Così si può correre il rischio che i docenti assegnino il voto di condotta “con il timore” di alzare (o addirittura pensando a non alzare) la media dei voti ottenuti da uno studente nelle discipline di studio, e ciò non sarebbe corretto nella logica e nello spirito del nuovo Regolamento, che intende anche premiare i comportamenti positivi. Ma, è inevitabile chiedersi: “Si va davvero nel senso del premio al merito tanto proclamato, o si va in senso inverso, introducendo elementi di omologazione (cioè alzando, con il voto di condotta, la media dei voti nelle discipline di studio)?”

Alcune brevi considerazioni e proposte finali sulla valutazione del comportamento

E’ abbastanza improbabile che l’introduzione del voto di condotta laddove non c’era e il suo inserimento nel calcolo del credito modifichi davvero i comportamenti degli studenti, anche perché esistevano già le modalità per sanzionare severamente i comportamenti gravi e premiare i comportamenti positivi. E non è alzando la soglia dell’arbitrio, cioè lasciando ampia discrezionalità ai docenti nell’assegnazione del voto di condotta, che si compie un’opera educativa o preventiva.

E’ positivo, in ogni caso, che nello Schema di Regolamento del 13 marzo sia stata eliminata la previsione del DM 5/2009, che prevedeva l’assegnazione del cinque in condotta in presenza di comportamenti “quasi criminali”, con la conseguenza che il sei (la sufficienza) veniva assegnato a comportamenti anche fortemente negativi.

In ogni caso, piuttosto che soffermarsi sulla dimensione repressiva della valutazione del comportamento, più interessante sembra un discorso che renda complementari il tema del comportamento e quello di “Cittadinanza e Costituzione”, anche recuperando le finalità del “voto di condotta”, come individuate dal c. 1 dell’art. 7 del nuovo Regolamento:

“1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all’articolo 2 del decreto legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.”

Ma gli interventi seri hanno i tempi lunghi, e non rispondono alle esigenze della “propaganda”, che si rivolge a un’opinione pubblica e a certa stampa ancora ancorati a modelli di scuola oggi improponibili.