Il Consiglio di Stato sospende il parere
Nemmeno il 2010 sarà con tutta probabilità ricordato come l’anno della riforma della scuola secondaria superiore. Il Consiglio di Stato, sotto la presidenza di Alessandro Pajno, ha sospeso, con tre distinti documenti, il parere sugli schemi dei Regolamenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali.
I tempi per concludere l’iter procedurale prima delle iscrizioni del 28 febbraio si sono fatti ora strettissimi, tenuto peraltro conto che mancano ancora i pareri delle Commissioni parlamentari che avrebbero dovuto essere trasmessi entro la fine di novembre.
In tutti e tre i documenti (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) il Consiglio di Stato termina le proprie osservazioni con questa frase:
[stextbox id=”grey” image=”null”]“In conclusione, sui punti segnalati occorre che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca fornisca i chiarimenti richiesti. All’esito la Sezione si riserva la facoltà di disporre l’audizione del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero, nonché del dirigente generale competente all’istruttoria del regolamento.” Pertanto “Sospende l’emanazione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione”[/stextbox]
Quali sono i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato ad assumere questa posizione?
La ragione principale in tutti e tre i documenti riguarda lo scavalcamento della delega prevista dall’art. 64 della legge n. 133/2008.
Vediamo in particolare cosa si dice del Regolamento dei Licei che è stato quello oggetto delle maggiori critiche.
Queste le principali osservazioni su cui sono richiesti chiarimenti:
[stextbox id=”grey” image=”null”]“Il testo del regolamento sembra spingersi ben oltre la mera razionalizzazione dei piani di studio e degli orari (la norma di delega prevede invece la sola “ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei diversi piani di studio e relativi quadri orari”), sia per la profondità con cui impatta su questi ultimi, sia, soprattutto, perché contiene diverse disposizioni che eccedono tale ambito in senso stretto.
Su tale questione, dunque, si impone un chiarimento da parte del Ministero dell’istruzione, che dovrà indicare su quale base, letterale, teleologica e sistematica, abbia proceduto all’estensione dell’oggetto di delega e se le finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali giustifichino l’ampia revisione ordinamentale operata, specie in assenza di puntuali criteri sul riordino dei licei definiti dal piano programmatico.”[/stextbox]
E inoltre:
[stextbox id=”grey” image=”null”]“L’articolo 10, comma 1 lett. c) stabilisce che la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30 per cento nel secondo biennio e non può essere superiore al 20 per cento nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisca se tale previsione sia stata coordinata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.[/stextbox]
E ancora:
[stextbox id=”grey” image=”null”]“L’art. 10, comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa (lett. a), nonché un comitato scientifico, con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (lett. b). La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all’ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell’autonomia scolastica, apparendo poco convincente la giustificazione fornita dal Ministero, in risposta ai rilievi del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, secondo cui l’istituzione del Comitato scientifico esalti – piuttosto che comprimere – l’autonomia delle istituzioni e quella dei dipartimenti registri una prassi diffusa.
L’articolo 10, comma 7 stabilisce che le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia” o, in sua mancanza, all’insegnamento di “Storia”. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisca se tale previsione sia stata effettivamente coordinata con le fonti primarie, tenuto conto che il predetto art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, è anteriore alla norma di delega.
L’art. 12, comma 1 stabilisce che, al fine di un costante monitoraggio e valutazione dei percorsi liceali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale fanno parte un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della ricerca. Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione chiarisca sia la compatibilità di tale previsione con l’oggetto della delega, sia la sua rispondenza alle esigenze di semplificazione enunciate in detta delega.[/stextbox]
Infine:
[stextbox id=”grey” image=”null”]L’art. 13 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo la confluenza dei percorsi liceali e delle sperimentazioni in corso nei licei di cui al regolamento. E’ opportuno che il Ministero dell’istruzione illustri la graduazione di tale passaggio, anche con riguardo alla tutela dell’affidamento degli studenti che, trovandosi nelle situazioni di transito, subiranno una modificazione dell’iter formativo prescelto.[/stextbox]
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1) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento dei Licei
2) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento degli Istituti Tecnici
3) Parere del Consiglio di Stato del 9/12/2009 sullo Schema di Regolamento degli Istituti professionali
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