Il 24 aprile 2009 , su proposta dell’assessore Dalmaso, la giunta trentina, avvalendosi dei propri specifici poteri ha approvato un autonomo regolamento sulla valutazione degli alunni, un atto da tempo atteso, anche perché era noto il dissenso dell’amministrazione provinciale rispetto alle modifiche introdotte in tema di valutazione dal governo nazionale. Va precisato che il Regolamento si riferisce solo al corrente anno scolastico.
Voto di condotta
La novità più importante rispetto al quadro nazionale è data dal voto di condotta, o meglio dalla valutazione della capacità relazionale, che non influirà sulla valutazione degli apprendimenti e non condizionerà l’ammissione alla classe successiva o agli esami (Art. 4 comma 3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato).
Inoltre non influirà sul credito scolastico
(Art. 7 comma1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale.)
Primo ciclo
Per quanto concerne il primo ciclo, viene respinto il ritorno ai voti numerici. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei precedenti giudizi sintetici : ottimo, distinto,buono, sufficiente, non sufficiente.
Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; in particolare, il consiglio di classe può decidere all’unanimità la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione.
Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, dove assume particolare rilevanza l’avverbio complessivamente.
Secondo ciclo
Per quanto concerne il secondo ciclo gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale continuano ad essere espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi, ma a differenza della scala nazionale è stabilito che il quattro costituisce la votazione più bassa, riducendo così a due le votazioni che indicano l’insufficienza, in analogia con quanto avviene in altri paesi europei dove le valutazioni negative dispongono al massimo di due lettere, o numeri o giudizi.
Sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Dove nuovamente assume rilevanza la parola complessivamente.
Per quanto riguarda il recupero delle carenze, si ricorda che Trento aveva già assunto autonome decisioni, non adottando il DM 80/2007 del ministro Fioroni, respingendo cioè sia l’attivazione di corsi di recupero estivi sia il mascherato esame di riparazione e mantenendo nel consiglio finale di giugno l’ammissione o non ammissione alla classe successiva. Contestualmente aveva già rafforzato il sostegno durante l’anno scolastico, attivato una maggiore responsabilizzazione di studenti e famiglie e una migliore comunicazione da parte della scuola..
Si veda su questo argomento Scuola trentina: una decisione autonoma sui debiti formativi
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- – Regolamento della Provincia autonoma di Trento sulla valutazione degli alunni
- – Legge n.5/2006 sul sistema d’istruzione trentino
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