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Centri per l’istruzione degli adulti

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La VII Commissione della Camera ha approvato, con alcune condizioni (ad es. l’avvio dall’ 1/08/2013), lo schema di Regolamento dei Centri per l’istruzione degli adulti. I Centri sottratti agli Enti Locali e concepiti come scuole tradizionali, difficilmente soddisferanno bisogni dell’utenza.

[stextbox id=”warning” image=”null”]NOTA DELLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA[/stextbox]

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In adempimento del Piano programmatico predisposto sulla base dell’art. 64 del decreto-legge 112/2008, il 3 marzo 2010 è stato presentato alle Camere lo schema di regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri per l’istruzione degli adulti.

Il 10 novembre 2010 la VII Commissione ha approvato un parere favorevole con condizioni e una osservazione. [/stextbox]

Nell’ambito della Riorganizzazione della scuola, la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri per l’istruzione degli adulti (Atto 194), che si avvia dall’anno scolastico 2010-2011, è volta a:

  • innalzare i livelli di istruzione dell’utenza debole. La priorità è rappresentata dai percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri;
  • rendere sostenibile l’offerta formativa, attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari, e avvicinarla alle persone,attraverso le reti territoriali;
  • garantire l’ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità.

I Centri territoriali permanenti e i corsi serali attualmente funzionanti cessano il 31 agosto 2011. Gli studenti iscritti proseguono il percorso nei nuovi Centri.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa (ovvero, da 16 a 65 anni), anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto 16 anni e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non hanno assolto l’obbligo di istruzione.

Nei Centri si svolgono

  • Percorsi  di primo livello – per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo si svolgono in 400 ore, incrementabili fino ad un massimo di altre 200 ore.
  • Percorsi di secondo livello, per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. I percorsi di 2° livello hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.

I percorsi sono organizzati in modo personalizzato, sulla base del patto formativo individuale. L’obiettivo è la valorizzazione di tutte le competenze acquisite dall’adulto nel corso della vita.

Il sistema sarà costantemente monitorato e i risultati di apprendimento saranno periodicamente valutati.

Specifiche disposizioni riguardano gli organi collegiali dei Centri e le dotazioni organiche.

La VII Commissione della Camera ha avviato l’esame dello schema di regolamento il 17 marzo 2010 e, in attesa dei necessari pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ha deliberato lo svolgimento di audizioni, che sono iniziate il 28 aprile e si sono concluse il 21 settembre 2010.

  • La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole il 6 maggio 2010.
  • Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con un’osservazione il 14 giugno 2010.
  • La 7a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con condizioni il 20 ottobre 2010. In particolare, ha chiesto che l’età per l’accesso ai Centri sia abbassata a 15 anni e che sia possibile conseguire altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico.

La VII Commissione della Camera ha approvato un parere favorevole con condizioni e osservazione il 10 novembre 2010.

Tra le condizioni, si segnala la necessità di:

  • assicurare centralità all’acquisizione delle competenze di base connesse all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • realizzare i percorsi di secondo livello attraverso accordi di rete con le scuole presso le quali funzionano i percorsi di istruzione secondaria di II grado;
  • prevedere misure di accompagnamento che comprendano l’aggiornamento del personale scolastico;
  • stabilire la cessazione del previgente ordinamento al 31 agosto 2013.

[stextbox id=”warning” image=”null”]NOTA  DELL’ADi[/stextbox]

Si ricorda che i Centri per l’istruzione degli adulti sono stati istituiti dal ministero Fioroni con la finanziaria 2007 ( Legge 296/2006).
L’art. 1 comma  632 della Legge 296/2006 recitava:

Giuseppe Fioroni
Giuseppe Fioroni

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire piu’ elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”.
Ad essi e’ attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita’ complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.”

Si trattò di una clamorosa statalizzazione di una competenza degli Enti Locali.  Non fu la sola operazione di Fioroni in questa direzione. Da sempre contrario alla riforma del Titolo V della Costituzione (si vantava di avere votato contro in contrasto con il suo partito) agì sempre per sottrarre poteri a Regioni ed Enti locali; l’istruzione professionale  ne è stato l’esempio più eclatante, e i danni sono già sotto gli occhi di tutti.

Il fatto più grave di questa impostazione, non modificata ma accentuata dal ministero Gelmini, è che l’istituzione di scuole vere e proprie, con contenuti e modello organizzativo del tutto tradizionali (in primo luogo  la definizione dell’organico), è in palese contraddizione con le caratteristiche di un servizio rivolto agli adulti.

Avremo un organico più o meno “indifferente” ai bisogni di una domanda che in gran parte rifugge (anche per l’esperienza negativa avuta nella propria carriera di allievi) da modelli di insegnamento/apprendimento di tipo tradizionale, fatti di lezioni, di orari rigidi e strutturati, ecc… D’altra parte gli insegnanti addetti a questi Centri non hanno né potranno avere in futuro una speciale qualificazione, competenze o professionalità specialistiche e certificate. Lo vietano le ferree leggi di attribuzione degli incarichi. Così si avrà ogni anno la stesso “carosello” dei supplenti e la stessa mobilità annuale dei docenti di ruolo;  si formeranno le classi più o meno con gli stessi metodi e criteri con cui si formano quelle dei bambini e degli adolescenti; le ferie degli insegnanti coincideranno con le vacanze del calendario scolastico e i Centri rimarranno chiusi per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre.

Ma che fanno le Regioni e i Comuni? Nulla, contenti di avere meno grattacapi. L’istruzione, si sa, è una iattura che se puoi la eviti