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ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA DELL’IeFP

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Questo anno giungerà a compimento il primo percorso di IeFP previsto dagli ordinamenti. Si è posta pertanto la necessità di definire le modalità dell’esame finale di qualifica. Vi ha provveduto la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con l’“Accordo in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale” . All’interno Maria Galperti ne esamina l’importanza, i presupposti normativi, i contenuti e limiti.

ACCORDO TRA LE REGIONI

di Maria Galperti

br-gal1A giugno arriveranno a compimento in tutte le regioni  i primi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale entrati formalmente a regime  nell’anno formativo 2011-2012, come sistema di pari dignità e parte integrante degli ordinamenti del secondo ciclo.

Si è posta pertanto la necessità di definire le modalità dell’esame finale di qualifica, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al capo III del Dlgs n. 226/2005

Vi ha provveduto la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con l’Accordo in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale” sottoscritto il 20 febbraio 2014.

[stextbox id=”info” mright=”150″ image=”null”]I livelli essenziali del Dlgs 226/2005 e le indicazioni dell’esame[/stextbox]

Il Dlgs 226/2005 all’art.20  definisce i “Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze”, ma non la forma dell’esame, limitandosi a prescrivere che le Regioni assicurino che:

  • lo studente consegua la qualifica di operatore professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, e di diploma professionale a conclusione del quarto anno, con riferimento alla relativa figura professionale, previo superamento di appropriati esami;
  • nelle commissioni per gli esami sia assicurata la presenza di docenti e di esperti;
  • le competenze certificate siano registrate sul libretto formativo del cittadino;
  • sia verificata la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami

L’”Accordo” sottoscritto dallaConferenza delle Regioni e delle Province Autonome  colma dunque la lacuna relativa agli esami  conclusivi, fornendo specifiche indicazioni.  Esso ha l’obiettivo di garantire, nell’esercizio delle competenze legislative esclusive delle singole regioni,  armonizzazione e qualità a livello nazionale del sistema di IeFP:

  • nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti dal Capo III del D.Lgs 226/05
  • in coerenza con la cornice di riferimento, costituita dal sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al D.Lgs.13/2013
  • sulla base di elementi minimi comuni concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.

Le disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per gli Istituti Professionali che erogano l’offerta sussidiaria di IeFP.

[stextbox id=”info” mright=”150″ image=”null”]L’importanza dell’Accordo[/stextbox]

br-gal4L’operazione è dunque di grande importanza, poiché la qualifica conseguita con l’esame ha validità su tutto il territorio nazionale ed è ancorata alle 21 figure professionali nazionalmente definite, cui sono associati standard di competenze, abilità e conoscenze, vincolanti per legge.

Considerata la competenza esclusiva delle singole Regioni in materia di IeFP, leindicazioni  non hanno la cogenza dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – materia di competenza esclusiva dello Stato –  tuttavia conferiscono uniformità, o almeno forte convergenza, a quanto viene certificato in ogni singola regione in esito ai percorsi di qualifica.

[stextbox id=”info” mright=”150″ image=”null”]I limiti dell’Accordo[/stextbox]

br-gal5Purtroppo il documento della Conferenza soddisfa solo in parte le attese, lasciando  un margine di autonomia decisionale a ogni singola regione, che può mettere a rischio l’attendibilità del sistema di IeFP.
Di seguito alcune criticità.

1) Indeterminata l’ampiezza degli apprendimenti richiesti 

Per l’ammissione all’esame conclusivo di qualifica, la Conferenza lascia indeterminata l’ampiezza degli apprendimenti richiesti.  Ciò potrebbe condurre le singole Regioni a deliberare in maniera difforme,  consentendo o non consentendo ammissioni senza l’apprendimento di tutte le competenze dello standard.  In altre parole, si potrebbe verificare che in alcune Regioni gli studenti siano ammessi all’esame con una valutazione positiva in tutte le competenze dello standard, in altre gli studenti potrebbero accedere all’esame con valutazioni negative in una o più competenze.

2) Mancata previsione di  incidenza del percorso triennale o quadriennale sulla votazione finale

E’ inoltre grave la mancata previsione di una incidenza percentuale minima del percorso triennale o quadriennale per l’attribuzione del voto finale.  Ciò implica la possibilità che nelle varie regioni i risultati degli esami possano pesare in maniera diversa sulla certificazione  finale. Nel caso in cui fosse compiuta la scelta di non attribuire alcun credito scolastico tutto si giocherebbe nell’esame, che allora dovrebbe essere strutturato in modo tale da accertare l’intero spettro di competenze in esito, sia relative agli apprendimenti di base sia agli apprendimento di indirizzo. Il che comporterebbe l’introduzione di una molteplicità di prove o quantomeno un’estensione ragguardevole del tempo d’esame. In ogni caso richiederebbe da parte della Conferenza indicazioni di maggior dettaglio, per evitare che un esame di tale importanza sia affidato a procedure che non sono in grado di garantirne attendibilità e validità

3) Assenza di prova specifica sulle competenze di base

Per quanto concerne la  tipologia delle prove,  non è prevista una prova specifica sulle competenze di base.
Ciò è compatibile con i percorsi IeFP erogati in modalità sussidiaria integrativa e realizzati con l’utilizzo della flessibilità pari al 25% dell’orario complessivo dei corsi degli Istituti Professionali per il primo biennio e al 35% per il terzo anno ( art. 5 del DPR 87/2005). Per l’opzione sussidiaria integrativa la valutazione delle competenze di base sarebbe effettuata nel percorso IP e trasferita d’ufficio sui documenti certificativi IeFP. Ma allora sarebbe necessario introdurre il vincolo dell’attribuzione di credito scolastico all’atto dell’ammissione all’esame, almeno per quanto concerne gli apprendimenti di base, dettati dallo standard.
L’accertamento delle competenze di base  è invece imprescindibile per i percorsi erogati in modalità sussidiaria complementare, che si realizzano senza collegamenti con i percorsi professionali quinquennali.  In assenza di  una prova che testi in sede d’esame l’apprendimento delle competenze di base risulta piuttosto ardua la compilazione del format previsto dal DI 11 novembre 2011, in cui è richiesta una certificazione delle competenze di base del singolo studente che abbia superato positivamente l’esame.

4) Verifica congiunta di competenze di base e professionali

A proposito dell’accertamento delle competenze di base, l’Accordo fornisce l’ indicazione di costruire una prova che accerti competenze professionali e di base contemporaneamente.   Questa soluzione non è pragmaticamente sostenibile. È  certamente un bell’ideale pedagogico realizzare prove unitarie che coinvolgano l’ambito professionale e tutte le competenze di base, ossia la competenza di comunicazione in lingua italiana, la competenza in L2, la competenza matematico – tecnico – scientifica e la competenza storico – socio – economica. Tuttavia una prova d’esame deve essere attendibile, valida e soprattutto significativa, deve quindi consentire l’accertamento di tecnicalità specifiche con una misura di sistematicità.  L’opzione suggerita dalla Conferenza per una prova “onnicomprensiva” andrebbe incontro a grandi difficoltà:

– difficoltà di formulazione. Ci si deve chiedere se è possibile sposare ogni ambito professionale con tutti gli ambiti delle competenze di base in una modalità che consenta di esprimere un giudizio attendibile;
– difficoltà di reperimento di docenti in grado, fin da ora, di formulare tali prove;
– difficoltà, da parte delle istituzioni formative e delle istituzioni scolastiche, di gestione dei tempi necessariamente estesi, poiché una prova di tal fatta difficilmente richiederebbe per l’esecuzione poche ore entro una solo giornata.

Tanto vale allora ipotizzare due prove, l’una su competenze di base l’altra su competenze professionali. Officiare il culto dell’integrazione dei saperi non deve condurre a forme di ”integralismo” e “fondamentalismo” pedagogico. L’integrazione dei saperi è certamente una strategia da perseguire nel processo di apprendimento e nella valutazione, ma non deve tuttavia erodere le caratteristiche di attendibilità e validità degli accertamenti.

5) Inadeguatezza dei criteri e degli indicatori per la valutazione della prova professionale

Per la prova professionale, l‘Accordo prevede, tra l’altro, che “i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli ambiti di esercizio dello standard di riferimento”.  Tale snodo cruciale avrebbe meritato indicazioni operative più ricche e dettagliate per consentire  una certificazione trasparente ed obiettiva delle competenze, pur entro i limiti di un ineliminabile  induttivismo. A questo riguardo, la strada è stata tracciata da anni dal dispositivo di accertamento PISA, che fornisce commenti dettagliati alle prove utilizzate in cui si rende evidente quale capacità accerti ogni singolo item.  Un giudizio globale e generico sulla prova d’esame o un giudizio dettagliato sulle sue fasi  e item, ma che non ne chiarisca la funzione in relazione allo scopo di accertare la padronanza delle competenze, non può  dare fondamento  a una certificazione trasparente.

                                             SCHEDA DI SINTESI DELL’ACCORDO

Ammissione agli esami:

Per l’ammissione degli allievi agli esami finali sono indispensabili

  • la frequenza minima dei tre quarti del monte ore (D.Lgs. 226/05 art. 20 comma 2)
  • la formalizzazione, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dagli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali. La formalizzazione è effettuata dai docenti e dagli esperti che abbiano impartito insegnamenti nell’ambito del percorso IeFP.

Riguardo ai percorsi in regime di sussidiarietà integrativa erogati dagli Istituti Professionali di Stato, tale formalizzazione costituisce atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno.

Composizione della Commissione di esame:

La composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti due requisiti:

  • almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato
  • garanzia del carattere collegiale, con la presenza di almeno tre componenti per la validità delle operazioni.

Finalità e tipologia delle prove:

Devono essere previsti almeno un colloquio e una prova professionale finalizzati all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali. La dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di riferimento dell’esame.

Prova professionale:

Tale prova

  • deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
  • deve avere carattere pratico/prestazionale e non deve avere solo la forma di colloquio o test
  • può prevedere che i criteri e gli indicatori della valutazione siano determinati in rapporto agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento
  • deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.

Modalità di accertamento:

Devono essere finalizzate alla verifica delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità.

Titolo:

A conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il titolo di qualifica professionale o di diploma professionale, i cui format di riferimento sono quelli previsti dal D.I.11 novembre 2011.

Periodo di svolgimento dell’esame:

Gli esami conclusivi devono essere svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Deroghe sono ammissibili solo in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

Province autonome di Trento e Bolzano:

Tali province applicheranno le disposizioni previste dal documento di indirizzo, coordinandole con le competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

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1)Accordo in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale”, 20/02/14

2)Decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”

3)Dlgs 226/ 2005, “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”[/stextbox]