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Illegittima la ritenuta del 2,5% per il TFR

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L’11/10/12 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, a partire dall’1 gennaio 2011, la trattenuta per il TFR del 2,5% sull’80% dello stipendio. Lo Stato dovrà restituire le somme illegittimamente trattenute in questi ultimi due anni e annullare con effetto immediato la ritenuta del 2,50% sull’80% dello stipendio.

stopAncora una volta spetta agli organi della giustizia amministrare la scuola e il suo personale.

L’11 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, a partire dall’1 gennaio 2011, la trattenuta per il TFR  del 2,5% sull’80% dello stipendio.

In particolare la sentenza della Consulta n. 223 dell’11 ottobre 2012 ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, perché  viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto:

“determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro”.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Dal 1° gennaio 2011 avrebbe dovuto cessare per i dipendenti pubblici, e quindi anche per il personale della scuola,  la ritenuta previdenziale del 2,50% sull’80% dello stipendio, corrispondente al 2% sul totale.

Chiarisce  la sentenza:

        … va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull’80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

trattenuta

Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032

La conseguenza di questa giusta sentenza è che lo Stato dovrà da un lato restituire le somme illegittimamente trattenute in questi ultimi due anni (si calcola tra i 1000 e i 1200 euro per docente) e dall’altro annullare con effetto immediato la ritenuta del 2,50% sull’80% dello stipendio, per un importo mensile tra i 40 e 50 euro.

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