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Incostituzionale la modalità di assolvimento dell’obbligo della Regione Toscana

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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le modalità di assolvimento dell’obbligo varate dalla legge regionale della Toscana che prevedono il primo biennio solo scolastico

di Tiziana Pedrizzi

Il 2.11.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 2-3 dell’art 3 della Legge Regionale toscana,  L.R. n.63 del 2009, in materia di istruzione e formazione professionale in cui si prevedevano le modalità di assolvimento dell’obbligo scolastico e di conseguimento della qualifica professionale  triennale.

Si trattava di un primo biennio interamente e solamente scolastico e di un terzo anno professionalizzante realizzabile o dalle scuole accreditate o dalle agenzie formative regionali con modalità integrate. Per la Regione Toscana non si trattava solo di una previsione, perché in questi anni di transizione la norma è stata già applicata  e sperimentata, ci si apprestava quindi a farla diventare definitiva, nonostante norme nazionali abbiano esplicitamente previsto la possibilità di assolvimento dell’obbligo anche nei percorsi regionali di formazione professionale.

La Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità per due ragioni.

1)     La prima è di metodo. La Regione Toscana avrebbe violato il principio di leale collaborazione con lo Stato, perché avrebbe deciso unilateralmente senza attendere che fossero introdotti gli accordi fra Stato e Regioni espressamente previsti dalla legge. Ad avviso della Corte essi  si sono realizzati solo con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 che fissa repertori e standard delle figure professionali del sistema di IFP.

2)     La seconda è sostanziale. La Corte, accogliendo le tesi del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri del gennaio di quest’anno,  ritiene che quello previsto dalla Regione Toscana sia un percorso formativo terzo, diverso da quelli contemplati per assolvere l’obbligo. La sua struttura romperebbe l’unità del sistema di istruzione e formazione e costituirebbe un ibrido rispetto ai percorsi sia ordinari che sperimentali.

Diventa quindi difficile per la Regione Toscana proseguire su questa strada che, in nome del tabù del’obbligo solo scolastico e non d’istruzione, ha continuato a consegnare alla “dispersione” scolastica notevoli quantità di giovani nominalmente a scuola ma nei fatti a spasso. Chi lavora nella scuola in Toscana lo sa.

Sabino Cassese
Sabino Cassese

Chissà che questa decisione della Corte non riesca a fare prendere ai legislatori regionali decisioni più vicine ai reali bisogni della loro giovane popolazione.

Una curiosità, il redattore della sentenza è stato Sabino Cassese, uno dei maggiori esperti italiani di diritto amministrativo, e già ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994.

Sotto di lui fu varato il Testo Unico dell’Istruzione (Dlgs 297/94).


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