SCUOLA E AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA:
UN BENE, UN MALE?
L’ADI da sempre ritiene fondamentale l’avvio di una seria decentralizzazione che renda la distribuzione delle funzioni fra Stato, Regioni e gli altri Enti Locali adeguata ad affrontare alcuni dei nodi centrali del nostro sistema di istruzione e formazione, che sono essenzialmente tre: 1) l’autonomia delle istituzioni scolastiche, 2) lo stato giuridico (ed economico) del personale della scuola, 3) il finanziamento e l’allocazione delle risorse.
La riforma del Titolo V della Costituzione (2001) aveva autorizzato tante speranze, che negli anni si sono affievolite fino a disperdersi.
Il tema è tornato all’attenzione, grazie all’iniziativa di alcune Regioni (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) sotto veste di “autonomia regionale differenziata”
Su questo tema l’ADi ha predisposto un articolato documento, Scuola e autonomia regionale differenziata: un bene, un male?, elaborato da un gruppo di studio guidato dal Prof. Carlo Marzuoli, già ordinario di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, a cui si deve anche la stesura definitiva del testo, pubblicato sul sito ADi.
Qui una breve sintesi del documento
Che cos’è l’autonomia differenziata
L’autonomia differenziata è costituzionalmente prevista (art. 116, comma 3, Cost.) ed è pertanto del tutto normale che vi siano richieste di applicazione della norma.
L’autonomia differenziata configurata dalla Costituzione è cosa altra rispetto all’autonomia delle Regioni a statuto speciale.
E’ la possibilità data alle Regioni, in virtù di circostanze “particolari” relative al loro territorio e alla loro comunità, di proporre appositi progetti e obiettivi per meglio soddisfare gli interessi pubblici e i bisogni dei propri cittadini; non autorizza astratti e generalizzati trasferimenti di poteri e di funzioni fini a se stessi, indipendentemente da specifici ambiti e da specifiche finalità.
E’ un modo per accrescere la capacità del sistema ordinario di produrre buoni risultati, attraverso una riduzione della sua rigidità. E questa possibilità è data a qualsiasi Regione a statuto ordinario: sotto questo profilo, ritornano tutte in un’identica posizione.
L’autonoma differenziata può piacere o non piacere, ma non contraddice l’unità e l’indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.).
La bozza del Veneto
Le procedure in corso riguardano le iniziative del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna. Le prime due sono in grandissima parte equivalenti e di ampia portata. Si fa dunque riferimento ad esse, che destano le maggiori perplessità. Si assume, a campione, il documento relativo alla bozza riguardante il Veneto.
Dal documento del Veneto emerge che:
- i trasferimenti richiesti di funzioni dallo Stato alla Regione coinvolgono tutte le materie indicate dall’art. 116 e non specifici obiettivi per il cui raggiungimento si chiedono ulteriori adeguati poteri
Sul versante della legislazione statale ad oggi risulta:
- che mancano del tutto o sono inadeguate le determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni, LEP;
- che manca un’organica determinazione del regime normale della finanza regionale, cosicché non vi è un metro appropriato per poter valutare quanto “particolare” possa essere l’autonomia da accordare per i singoli casi alla Regione interessata all’autonomia differenziata.
In conclusione, al momento, la vicenda assomiglia a una rivendicazione di poteri e di competenze in via del tutto astratta e in carenza del necessario contesto.
La scuola nell’autonomia differenziata del Veneto
La parola “differenziazione” riferita all’istruzione non dovrebbe pregiudizialmente spaventare , considerato che la condizione della scuola è uno dei segni più evidenti di un Paese fortemente differenziato. Il centralismo statale non è in grado da anni di amministrare con efficacia, efficienza, economicità, e, soprattutto, con equità, un sistema complesso come quello scolastico. L’autonomia regionale, se correttamente impostata, poteva quindi essere uno stimolo al miglioramento, ma non si riscontrano queste condizioni nella Bozza del Veneto. Infatti:
- Gli ambiti su cui si rivendica autonomia sono troppi, eterogenei e spesso troppo genericamente definiti.
- Le deroghe alle norme generali sull’istruzione vanno oltre la specificazione delle “funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione”, la sola ammissibile.
- L’autonomia scolastica, che dovrebbe essere il perno di un’autentica decentralizzazione, risulta appena citata.
- Il nodo del rapporto di lavoro del personale rimane irrisolto. Si prevede da un lato un apposito ruolo regionale per tutto il personale delle istituzioni scolastiche e degli USR, ma contestualmente la possibilità, per detto personale di decidere entro tre anni sul definitivo passaggio ai ruoli statali o regionali. Una soluzione impraticabile. Non si dimentichi che la questione del personale ha costituito l’ostacolo contro cui si è arenato qualsiasi tentativo di dare applicazione per l’istruzione al nuovo Titolo V della Costituzione
- Infine, ma non per importanza, manca una chiara e adeguata indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbe invece precedere o accompagnare ogni vicenda di autonomia.
In conclusione
In nome dell’autonomia si finisce per operare un mero trasferimento di poteri che non innova ma consolida l’ esistente. In conclusione, non è l’autonomia differenziata che di per sé non va bene, ma questa autonomia “differenziata”, perchè rischia di produrre solo un nuovo e ulteriore centralismo, quello regionale.
L’auspicio è che la norma che si intende applicare (l’art. 116 Cost.) sia utilizzata in modo da comportare un “bene” e non un “male”, ed è rivolto a tutte le parti, alle Regioni richiedenti (quali che esse siano) e al Governo.
[stextbox id=”info” image=”null”]Sul sito ADI il documento integrale http://adiscuola.it/pubblicazioni/scuola-e-autonomia-regionale-differenziata-un-bene-un-male/[/stextbox]